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Vi sono dei peccati che i sacerdoti normali non possono assolvere e per i quali è necessario ricorrere ad un penitenziere maggiore.
Il motivo è soprattutto medicinale. Come del resto anche per diagnosticare e curare determinate malattie si ricorre ad un medico specialista, così in qualche modo avviene anche nella confessione sacramentale.
Secondo il Codice di Diritto canonico vi è un solo peccato riservato al vescovo ed è l’assoluzione dall’aborto.
Il Vescovo tuttavia, all’interno della sua diocesi, può riservarsi l’assoluzione di qualche altro peccato.
Per farsi assolvere dai peccati riservati al Vescovo si ricorre al canonico penitenziere che si trova in ogni Chiesa Cattedrale e anche in altre Chiese collegiate.
In particolare se l’atto raggiunge il fine dell'aborto, la scomunica, coneguente al "fatto" riguarda tanto la madre, quanto il medico, l’infermiere, il mandante o chiunque, volontariamente, abbia preso parte all'azione (can. 1398).
È una pena "latae sententiae" che riguarda anche tutti coloro senza la cui opera non avrebbe concretizzato il fatto.
La Chiesa adotta tale pena per spingere chi commette questo genere di azioni a ritrovare sollecitamente la strada della conversione (Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae 62).
Per l’aborto possono dare l’assoluzione anche altri sacerdoti facoltizzati dal Diritto canonico (Vicario generale) o personalmente dal Vescovo. Inoltre, per antico privilegio, mai revocato, possono assolvere dall'aborto anche i sacerdoti religiosi degli ordini mendicanti (francescani, domenicani...).
Vi sono poi cinque peccati che non possono essere assolti neanche dal Vescovo, ma si deve ricorrere direttamente al Papa. Si tratta di peccati particolarmente gravi, cui è connessa una scomunica riservata alla Sede Apostolica.
Questi cinque peccati sono:
1. La profanazione della SS. Eucaristia
“Chi getta via le specie consacrate oppure le sottrae o le ritiene a scopo sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica” (Can. 1367).
2. La violenza fisica contro la persona del Romano Pontefice
“Chi usa violenza fisica contro il Romano Pontefice, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica” (Can. 1370, § 1).
3. L'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento.
In altri termini: chi compie atti impuri con un sacerdote, non può essere da lui assolto.
Se questi lo facesse, l’assoluzione è invalida (eccetto che in pericolo di morte, can. 977) e inoltre incorre in una scomunica riservata alla Santa Sede (Can. 1378, § 1).
4. Il conferimento della consacrazione episcopale da parte di un Vescovo, privo del mandato pontificio
“Il Vescovo che conferisca la consacrazione episcopale senza il mandato pontificio, e, similmente, chi riceve la consacrazione dalle sue mani, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica” (Can. 1382).
5. La violazione diretta del sigillo sacramentale da parte del confessore
“Il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica “ (Can. 1388, § 1).
Tuttavia, se un fedele si trova in pericolo di morte può essere assolto da qualsiasi sacerdote, anche sospeso a divinis.
Questo fa capire che il significato della scomunica non è tanto quello di punire, ma di guarire più in profondità. Per questo la Chiesa, sollecita della salvezza eterna di tutti, concede a tutti i sacerdoti, anche a quelli scomunicati o sospesi a divinis, la facoltà di assolvere da qualsiasi peccato, se un fedele si trova in punto di morte.